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Responsabilità notarile – ravvedimento operoso

Corte di Appello di Palermo – Sez I – Ordinanza

Notaio sanzionato per violazione delle norme deontologiche: applicazione del ravvedimento operoso.

L’art. 147 L.N., stabilisce che: È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato.

Norma la cui ratio è quella di garantire e tutelare la pubblica fede e, in particolare, la certezza dei traffici giuridici e la circolazione giuridica degli immobili.

In particolare l’incolpazione riguardava il fatto che il notaio avrebbe stipulato, “nonostante espressa diffida pervenuta dall’intestatario catastale”, atti non costruiti su “dati documentali certi, bensì su situazioni di fatto, con possibilità che si verifichino facilmente anomalie giuridiche e l’atto stesso divenga facile strumento per l’elusione di norme inderogabili, producendo distorsioni nel traffico giuridico, con conseguenze pregiudizievoli e costose nei confronti del proprietario” ed altresì avrebbe tenuto una condotta non giustificabile omettendo qualsiasi specifica attività di controllo, limitandosi “a ricevere tali atti basandosi esclusivamente su dichiarazione di parte, quand’anche avallate da clausole di esclusione dall’obbligo di effettuare visure ipocatastali o di mera informazione di eventuali rischi”.

A tale rilievo si collega la violazione dell’ art. 14 lett. b) dei Principi di deontologia professionale che mira ad evitare l’esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.
In tale ultima disposizione è chiarito che: “La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:
– mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia;
– la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici dell’incarico professionale ai fini della limitazione della responsabilità;
– omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. all’accertamento dell’identità e all’indagine sulla volontà delle parti);
– offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell’attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme);
– garanzie particolari di esito favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili;
– rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell’atto…”.

La Corte ha ritenuto, tuttavia, come suggerito dalla difesa dell’Avv. Cannizzaro, che merita accoglimento la richiesta subordinata di concessione dell’attenuante specifica del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 144 L.N. secondo cui: se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

È importante sottolineare che il ravvedimento operoso è una possibilità offerta dalla legge per ridurre le sanzioni in caso di infrazioni attraverso azioni correttive tempestive.

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