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Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Palermo nella persona del dott. F. Minutoli, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda di parte esecutata, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Cannizzaro, con la quale si chiedeva di “[…] Fissare il termine al debitore per promuovere il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per le ragioni indicate in parte motiva”. In particolare si è invocata l’applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9479/2023. Al riguardo si è stabilito che il giudice dell’esecuzione ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. In caso di esito positivo di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole, il giudice dell’esecuzione informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., per fare accertare l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo. Si precisa inoltre che l’unica sede cognitiva deputata  a conoscere del fondo delle questioni legate all’abusività o meno delle clausole del contratto azionato e a statuire sulla stessa qualità di consumatore sia il giudice dell’opposizione ultratardiva al titolo. In buona sostanza con la Sentenza del 6 aprile 2023 n. 9479, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ripreso i principi espressi nel 2022 dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE (causa C-639/19 e causa C-831/19, causa C-869/19, causa C-725/19 e causa C-600/19) che hanno previsto la possibilità di sacrificare, in alcune condizioni, il principio della certezza del giudicato, quando precedentemente non vi era stata pronuncia esplicita sulla legittimità delle clausole contrattuali, in tema di decreto ingiuntivo non opposto e quindi passato in giudicato. In conclusione, si è scelto di derogare al principio della certezza del diritto e dell’intangibilità del giudicato in favore di una tutela effettiva del consumatore.

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