
La pronuncia in esame, resa in un giudizio in cui la parte ricorrente è stata assistita dallo Studio Legale Cannizzaro, riguarda l’ambito applicativo dell’esenzione IVA per le prestazioni rese dal dietista.
Il caso
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto l’esenzione IVA in relazione a prestazioni sanitarie, nello specifico dietoterapia erogata a persone fisiche, analisi corporea e calorimetria.
Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’esclusione dall’esenzione prevista dall’art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972, nonché dal decreto interministeriale del 29/03/2001 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2005, sostenendo che la figura del dietista possiede tutti i requisiti formali per beneficiare del regime di esenzione IVA.
La parte ricorrente ha inoltre evidenziato la natura sanitaria delle prestazioni rese, sottolineando sia il possesso del titolo abilitante sia la finalità terapeutica delle attività svolte, contestando al contempo le risultanze dell’accertamento sotto il profilo contabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando l’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972 e ribadendo che l’esenzione IVA richiede non solo il requisito soggettivo dell’abilitazione professionale, ma anche la concreta finalità terapeutica della prestazione.
In base all’articolo 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie.
Tale principio è stato ulteriormente chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 28 gennaio 2005, emanata a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01), secondo cui l’esenzione IVA non dipende esclusivamente dalla qualifica del prestatore, ma dalla finalità terapeutica della prestazione.
In particolare, la Corte ha stabilito che l’esenzione si applica alle prestazioni che hanno come scopo principale la tutela della salute, purché rese da soggetti che esercitano una professione sanitaria riconosciuta e vigilata.
Le prestazioni rese dal ricorrente consistenti nell’elaborazione di piani alimentari individuali finalizzati alla prevenzione, al trattamento o al supporto di condizioni patologiche, sono da considerarsi prestazioni sanitarie rivolte alla persona con finalità terapeutiche.
Pertanto, alla luce della normativa nazionale, della giurisprudenza europea e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che tali prestazioni beneficino dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. 633/1972.
Il giudice ha quindi accolto il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.
