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Difetto di legittimazione della mandataria per mancanza di autorizzazione ex art. 106 TUB

Nel caso esaminato dello studio Cannizzaro la società veicolo aveva affidato il recupero del credito alla società mandataria, la quale, però, non risulta essere iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e quindi non risulta essere autorizzata allo svolgimento delle attività di recupero giudiziale e alla riscossione dei servizi di cassa e di pagamento.

È vero che la società veicolo non è tenuta all’iscrizione nell’albo previsto dal citato art. 106 T.U.B., ma per procedere al recupero del credito, di cui si è resa cessionaria, si doveva avvalere di uno dei soggetti previsti dall’art. 2 comma 6 legge 30 aprile 1999 n. 130, che necessariamente devono essere banche o intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 del tub.

La mancanza di autorizzazione ex art. 106 TUB, pertanto, ha comportato l’illegittimità a riscuotere il credito presuntivamente ceduto con conseguenze legali relative all’annullamento degli atti esecutivi posti in essere.

Conseguentemente, il giudice dell’esecuzione, ha dovuto dichiarare la illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa dalla società mandataria e provvedere alla estinzione della suddetta procedura.

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