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Cessione dei crediti in blocco ed onere della prova

In materia di cessione dei crediti in blocco l’art. 58 TUB permette alla parte cessionaria di giustificare la titolarità del credito tramite la notizia di avvenuta cessione mediante la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia spesso il contenuto pubblicato nelle G.U. lascia diverse incertezze in merito alla prova della legittimazione attiva del cessionario, non risultando evincibili con certezza i crediti inclusi/esclusi dall’ambito delle cessioni.
Infatti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta. Come ha chiarito la giurisprudenza (Cfr. Cass n. 21821/2023) nella cessione in blocco dei crediti da parte della banca ex art. 58 TUB la titolarità del credito del cessionario si dimostra con la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché contenga l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti.
Ne deriva quindi che i crediti ceduti devono essere individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in ragione della loro origine entro una data certa e della
qualifica dei relativi rapporti quali sofferenze e tale onere della prova documentale spetta al cessionario.
Diversamente, non è necessario, ai fini del suddetto onere della prova, fornire specifica enumerazione di ciascuno di questi rapporti ceduti, purché le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione.

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