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Accettazione tacita di eredità – Possesso del bene ereditario e diritto di abitazione

Tribunale Ordinario di Palermo Sez. II Civile

L’accettazione tacita è un (frequente) modo puro e semplice (art. 470) di accettazione dell’eredità (art. 474). È consentita al chiamato che sia persona fisica (o società) capace d’agire e non si trovi nel possesso dei beni.

Non qualunque atto compiuto dal chiamato comporta l’acquisto dell’eredità, perché la norma in esame richiede la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

In particolare la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4847/2013 ha statuito il presento principio, secondo cui, qualificando alla stregua di un legato l’attribuzione del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, ha affermato che non possono considerarsi come nel possesso di beni ereditari né il coniuge superstite, né i figli del defunto, poiché la permanenza nell’abitazione familiare “appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege, e ciò, lo si sottolinea anche in relazione ai figli del de cuius che debbono ritenersi non possessori di un bene ereditario (sebbene nudi proprietari pro quota dello stesso), bensì conviventi con il genitore superstite, unico possessore giuridico del bene” (in tal senso anche Cass. Ord. n. 23406/2015).

Tale enunciato di diritto è stato confermato dal Tribunale di Palermo con la precisazione però che per trovare applicazione il coniuge del de cuius deve essere superstite, con la conseguenza che, in caso contrario, tale diritto di abitazione non può spettare ai figli, per i quali, qualora nel possesso dei beni ereditari, verrà riconosciuta l’accettazione tacita di eredità.

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