L’analisi congiunta degli articoli 13 e 14 della legislazione vigente, supportata dalla giurisprudenza, chiarisce un aspetto cruciale del diritto del lavoro: per “accertamento” si intende la conoscenza, sia diretta che indiretta, di un fatto illecito da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.). Gli “Atti di accertamento” non si limitano a una mera percezione della violazione, ma comprendono un insieme di atti e attività, come ispezioni e rilievi, necessari per una comprensione completa della situazione e per la corretta determinazione delle sanzioni pecuniarie, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione n. 3254/2003.
La stessa sentenza precisa che la durata della fase di accertamento deve essere valutata dal giudice di merito in base al principio di “ragionevolezza”. Questo principio deve essere applicato considerando la struttura organizzativa dell’ente, poiché eventuali ritardi della P.A. si traducono sempre in un suo svantaggio, come stabilito dalla Cassazione n. 8692/2004.
In questo contesto, la notizia, vera o presunta, di una violazione assume il carattere di accertamento solo se l’organo competente ha la possibilità di verificarla; in caso contrario, inizia il periodo di decadenza di novanta giorni. L’articolo 14 chiarisce che “la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente”, sottolineando che l’accertamento deve avvenire senza indugi. In altre parole, la contestazione presuppone l’accertamento pregresso.
Qualora non si proceda con una contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro novanta giorni dall’accertamento. Pertanto, il termine per la notifica degli estremi inizia solo quando l’ente ha realmente accertato il fatto.
In un caso specifico trattato dallo studio, l’Inps non ha proceduto all’accertamento della violazione immediatamente al momento del presunto mancato pagamento dei contributi previdenziali e alla notifica del verbale all’imprenditore.
Invece è decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dalla norma su richiamata e quindi ai sensi del VI comma del medesimo articolo l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si è estinta per la omessa notificazione nei termini prescritti.
Ciò comporta la inesistenza degli atti di accertamento e/0 cartelle di pagamento che non risultano effettivamente notificati alla debitrice.